Home » Notizie » La richiesta di accesso civico (FOIA) sui dati del PNRR

La richiesta di accesso civico (FOIA) sui dati del PNRR

Come noto, a seguito del raggiungimento dei 51 obiettivi prefissati per il 2021, la Commissione europea ha dato il suo nulla osta alla prima rata da 21 miliardi di euro (10 miliardi di trasferimenti e 11 di prestiti). 

Tuttavia, come è stato già ampiamente analizzato in altre occasioni anche dalla campagna DatiBeneComune e dall’Osservatorio Civico PNRR – da ultime attraverso due audizioni alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e le tre memorie che, in questa occasione sono state presentate -, tutt’oggi permane un forte deficit di trasparenza sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’assenza quasi completa di dati e informazioni strutturate, riutilizzabili e in formato open

Tutto ciò ha spinto la Fondazione Openpolis a presentare al Governo una richiesta di accesso generalizzato (Foia) per richiedere che vengano rese pubbliche informazioni relative al monitoraggio sullo stato di avanzamento del Piano, nonché alcuni dati essenziali per verificare l’impatto atteso degli investimenti sui territori e sulle modalità attraverso le quali il PNRR influirà sui tre assi strategici della digitalizzazione, della transizione ecologica e del mezzogiorno. 

La richiesta di accesso agli atti ha visto il patrocinio da parte di altre realtà della società civile come On Data (che ha lanciato la campagna I dati che vorrei) e dell’Osservatorio Civico PNRR (di cui sono promotori ActionAid, Cittadinanzattiva e Legambiente). 

Ma cosa è nello specifico una richiesta di accesso civico (FOIA) agli atti? 

L’istituto rientra all’interno di quel processo virtuoso attivato da parte del sistema giuridico italiano a partire dal 2013, che ha sostanzialmente ribaltato l’assioma che per anni ha guidato la trasparenza (o l’assenza di essa) in Italia, ossia che l’accesso agli atti pubblici fosse preordinato alla tutela di una propria posizione giuridica soggettiva, richiedendo la prova di un interesse specifico (diretto, concreto e attuale) collegato al documento che si richiede, relegando la possibilità di accesso all’eccezione e, dunque, la segretezza alla regola. 

Seppur non potendo sottacere le numerose difficoltà che tutt’oggi continuano ad essere riscontrate, con l’introduzione del FOIA in Italia (d.lgs. 33/2013, come mod. dal d.lgs. 97/2016) abbiamo assistito ad un rovesciamento della precedente prospettiva, che ha configurato l’accesso ai dati e alle informazioni (a titolarità diffusa, attivabile da chiunque e non sottoposto ad alcuna limitazione), non solo come un mezzo volto a favorire forme diffuse di controllo…sull’utilizzo delle risorse pubbliche, bensì come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione, sino a qualificare l’accesso civico generalizzato stesso come un vero e proprio diritto fondamentale in sé (Corte Costituzionale, 21 febbraio 2019, n.20)1

Nel nostro caso specifico, l’istanza di accesso civico agli atti di Openpolis è stata presentata seguendo un duplice binario: attraverso una richiesta ex art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013, ossia richiedendo che si proceda a divulgare tutte quelle informazioni che la legge prevede, obbligatoriamente, che siano pubblicate.  

Ma si è andato anche oltre, procedendo anche con una richiesta di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del medesimo decreto legislativo, ovvero richiedendo informazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria, nella consapevolezza che, in questa fase storica e per il bene della nostra democrazia, sia essenziale avere anche una serie di informazioni aggiuntive, fondamentali per delineare un quadro completo sull’impatto che il Piano sta avendo e avrà sul nostro Paese. 

Per approfondire si consiglia la lettura dell’articolo di approfondimento di Openpolis “Perché chiediamo al governo di accedere ai dati del Pnrr”, oltre che la richiesta di accesso generalizzato (Foia)

1 Dello stesso avviso è stata la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha qualificato il diritto di accesso ai documenti pubblici come riconducibile alla tutela della libertà di espressione garantita dall’articolo 10 CEDU – sentenza della Grande Camera, 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizottsàg v. Hungary, in ric. N. 1830/11.  

di Alberto Pampalone Morisani